Descrizione
L’articolo 6 della legge quadro in materia di inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, assegna al Comune la competenza di rilasciare l’autorizzazione, anche in deroga ai limiti di immissione definiti dall’articolo 2, comma 3 della citata legge (“valori limite assoluti – valori limite differenziali”, come determinati dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, per quanto concerne il regime transitorio previsto dall’articolo 15 della legge 447/95, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
La recente legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, all’articolo 20, comma 6, confermando quanto disposto dalla legge statale, demanda al Comune la competenza al rilascio dell’autorizzazione succitata.
Le presenti norme sono conformate alla normativa vigente e alle linee guida in materia di inquinamento acustico.
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Ultimo aggiornamento: 02-08-2024, 09:11