LA TUTELA PAESAGGISTICA DEI TERRITORI COSTIERI

Le aree demaniali marittime sono espressamente richiamate anche dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii. che alla lettera a) del comma 1 dell’art. 142 cita i “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare tra le aree tutelate per legge.

L'AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 11 novembre 1990, n. 374 <<E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di  ogni  specie,sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti inprossimita' della linea doganale e  nel  mare  territoriale,  nonche'spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione  del direttore della circoscrizione doganale. La  predetta  autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.>>. Ai sensi dell'art. 1 della Parte II del P.U.D. Regionale <<Il Comune, una volta individuato il concessionario, deve acquisire in via preventiva il parere delle Autorità statali competenti e di ogni altra Autorità, regionale o locale, titolare di interessi in relazione al bene ed al territorio oggetto di concessione. In particolare dovrà essere accertata l’ammissibilità della concessione e degli eventuali manufatti ivi ricadenti, oltre che per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici: (…) per quel che attiene agli interessi doganali di cui all’art. 14 del Regolamento del Codice della Navigazione e ora ex art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374. A tal proposito giova evidenziare che il comma 1 dell’art. 19 citato prevede infatti che “la predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione”. All’Autorità doganale viene attribuito quindi un potere proprio di autorizzazione da esercitarsi, in base ad un’istruttoria autonoma ed operante prima, vale a dire quasi al di fuori del procedimento teso all’ottenimento della concessione, acquisendo così valore prodromico rispetto a qualsiasi altro provvedimento che le amministrazioni differenti da quella doganale possono emettere. Tale autorizzazione va richiesta pertanto direttamente dall’aspirante concessionario.>>.

L'ESECUZIONE DI NUOVE OPERE ENTRO UNA ZONA DI TRENTA METRI DAL DEMANIO MARITTIMO

Ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione, il Soggetto che intenda realizzare nuove opere entro una zona di 30 metri dal demanio marittimo (dividente demaniale) o dal ciglio dei terreni elevati sul mare apremunirsi di specifica autorizzazione. La competenza al rilascio di tale autorizzazione permane in capo all'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di Monfalcone).

I CANONI DEMANIALI

(Adeguamento ISTAT dei canoni demaniali marittimi per l'annualità 2018)

Ai sensi dell'art, 39 del Codice della Navigazione la misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Il Comune, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 13 novembre 2006 n. 22 'Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.', provvede a richiedere al 'Concessionario' il pagamento del canone, indicando l’esatto importo dovuto, ovvero le integrazioni al canone derivanti dagli adeguamenti ISTAT. In base all'art. 04 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con le modifiche dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 494,  i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime a decorrere dal 1° gennaio 1994 sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso. Ai sensi dell’art. 4 comma 1bis della Legge regionale 13 novembre 2006 n. 22, a decorrere dal 1 gennaio 2017 i proventi e le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate spettano integralmente al Comune.

Aggioranamento ISTAT per l'anno 2018:

- circolare n. 82 dd. 11.12.2017 - Ministero dei Trasporti e della Navigazione