Accesso Civico
Sezione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA).
Istanza di accesso civico
Accesso civico semplice (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013)
Secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Pertanto, l’accesso civico semplice si configura come rimedio all’inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. L'istanza va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - Segretario Generale.
Accesso civico generalizzato o accesso FOIA (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)
L’accesso civico c.d. generalizzato consente a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e dalla motivazione, di richiedere l’accesso a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013).
L'accesso civico generalizzato richiede l'indicazione nell’oggetto del dato e/o del documento richiesti e, se noti, i loro estremi per una corretta assegnazione della domanda all’ufficio competente.
Ulteriori informazioni sono reperibili presso i seguenti link:
Istanza on-line
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per dar seguito all’istanza di accesso civico e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’improcedibilità dell’istanza medesima.