Istanza di accesso civico

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.


Accesso civico semplice (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013)
Secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Pertanto, l’accesso civico semplice si configura come rimedio all’inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. L'istanza va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - Segretario Generale.

Accesso civico generalizzato o accesso FOIA (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)
L’accesso civico c.d. generalizzato consente a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e dalla motivazione, di richiedere l’accesso a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.

Per consentire una corretta assegnazione all’ufficio competente, nell'istanza è necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Istanza on-line

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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per dar seguito all’istanza di accesso civico e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’improcedibilità dell’istanza medesima.


Registro degli accessi civici