Descrizione
L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetta al rispetto:
a) delle vigenti norme, prescrizioni e concessioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso dei locali e dei fabbricati;
b) dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico-sanitaria dei locali, con osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres.;
c) dell’adempimento agli obblighi di formazione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/2012;
d) della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento;
e) di quanto prescritto all’art. 5 della L.R. 7/2012 e relativo Regolamento attuativo regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres., inerente il consenso informato.
L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (Scia),
attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. 7/2012 e dai relativi regolamenti regionali e comunali.
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Tipo di documento
Atto normativo
Documenti
Formati disponibili
Ufficio responsabile
Ultimo aggiornamento: 12-03-2024, 12:43