Descrizione
Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera t) della Legge Regionale. 5 dicembre 2005, n. 29.
Si considerano a carattere stagionale le attività svolte per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Tipo di documento
Atto normativo
Documenti
Formati disponibili
Ufficio responsabile
Ultimo aggiornamento: 02-05-2024, 15:50