Descrizione
Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta attuazione alle norme statutarie, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.
L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:
a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducano aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
c) dalle associazioni;
d) dalle organizzazioni del volontariato;
e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela;
f) dai turisti.
Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune.
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Tipo di documento
Atto normativo
Documenti
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Ufficio responsabile
Ultimo aggiornamento: 05-09-2024, 12:43